Art. 13
(Elementi comuni agli atti di accordo vincolante)
1.
La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo vincolante nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi:
a) modalità di individuazione dei beneficiari finali degli interventi;
b) pubblicità dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati;
c) requisiti degli operatori e dei beneficiari finali e individuazione delle categorie di cui all'articolo 12;
d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione;
e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati;
f) caratteristiche tipologiche degli alloggi;
g) durata degli accordi;
h) obblighi e vincoli posti in capo agli operatori e ai beneficiari finali.
2. Gli atti di accordo vincolante di cui al comma 1, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i Comuni sedi dell'intervento, prevedono, tra l'altro, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti degli accordi medesimi, nonché le eventuali relative conseguenze in caso di inosservanza degli stessi.