1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'
articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del
codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.