Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.

Art. 6

(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un cofinanziamento per la realizzazione del programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (PIPPI), finanziato ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul fondo nazionale politiche sociali.

2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono individuati annualmente le quote di cofinanziamento, di cui al comma 1, da assegnare e i relativi beneficiari.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione "Villa Russiz", con sede in Capriva del Friuli, un contributo straordinario finalizzato al sollievo parziale delle passività pregresse maturate in relazione alle finalità di carattere sociale.

5. Il contributo di cui al comma 4 è erogato dalla Direzione centrale competente in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della rendicontazione del contributo, il commissario straordinario della Fondazione trasmette entro novanta giorni dall'erogazione del contributo una dichiarazione che certifichi l'imputazione del contributo medesimo alle passività di bilancio, corredata di una relazione illustrativa.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Alessandra un contributo una tantum per la realizzazione di un progetto denominato "Progetto famiglia".

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Sono ammesse altresì le spese già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge per le medesime finalità. II contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro all'Associazione di volontariato "Mi Fido di Te" per il perseguimento dei fini istituzionali.

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste per il perseguimento dei fini istituzionali.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio di Palmanova un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Casa di riposo "Nobili de Pilosio" di Tricesimo un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo per la realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate presenti sul territorio. Tale finanziamento è destinato alla copertura delle spese materiali e di personale dedicato alla gestione della presenza sul territorio delle persone immigrate, al fine di contrastare fenomeni di intolleranza e di conflitto e facilitare la convivenza.

23. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Malborghetto un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute in relazione al trasporto, ai funerali e al rimpatrio presso la famiglia di origine, della salma del minore di nazionalità afghana, deceduto a Bergamo in seguito a eventi tragici.

26. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti del sistema sanitario regionale anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di Documenti di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e Progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di opere edili impiantistiche di cui all' articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

(1)(3)

29. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da un quadro esigenziale nel caso del DOCFAP e un DOCFAP nel caso di PFTE, come definiti dal Codice dei contratti pubblici.

(2)(4)

30. La concessione è subordinata all'acquisizione, da parte dell'organo concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all’articolo 33 della legge regionale 26/2015.

(5)

31. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 sono erogate nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto con il provvedimento di concessione, con il quale è inoltre stabilito il termine per l'approvazione dei documenti progettuali da parte dell'ente richiedente. Il mancato rispetto del termine per l'approvazione della progettazione preliminare comporta la restituzione dell'anticipazione nei trenta giorni successivi, salvo proroga concessa dietro motivata richiesta del beneficiario.

(6)(7)

32. Il soggetto beneficiario restituisce le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 entro tre mesi dalla data di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 33, comma 9, della legge regionale 26/2015 che include l'intervento progettato o suoi lotti funzionali, salvo proroga concessa dietro motivata richiesta del beneficiario.

(8)

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

34. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 31 e 32 affluiranno al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine).

35. L'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Contributi ai Comuni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, per la derattizzazione, nonché per le operazioni di disinfestazione da termiti.

2. Lo stanziamento disponibile a bilancio è destinato per una quota pari al 90 per cento agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione e per una quota pari al 10 per cento agli interventi di disinfestazione dalle termiti.

3. Le risorse finanziarie annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione, di cui al comma 2, sono ripartite tra tutti i Comuni della Regione in base alla popolazione residente e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, senza presentazione di apposita domanda.

4. Le risorse annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle termiti, di cui al comma 2, sono ripartite tra i Comuni della Regione nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita domanda. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, accompagnata da una sintetica relazione illustrativa degli interventi previsti e dal relativo preventivo di spesa.

5. Qualora non pervengano domande per i contributi di cui al comma 4, ovvero il relativo fabbisogno sia inferiore alla quota del 10 per cento a essi destinata, le risorse disponibili vanno a incrementare la quota del 90 per cento destinata agli interventi per la disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione.

6. I Comuni presentano la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione.

7. I contributi di cui al comma 3, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono considerati anticipazioni ai medesimi Comuni che li hanno ricevuti per i due anni successivi a quello di concessione e vanno ad aggiungersi allo stanziamento disponibile a bilancio nel riparto della quota annuale destinata ai medesimi interventi. Trascorsi i due anni dalla concessione, i contributi non rendicontati devono essere restituiti.

8. I contributi di cui al comma 4, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono restituiti entro il termine di presentazione della rendicontazione.>>.

36. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2/1985, come sostituito dal comma 35, è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

37. L'articolo 2 della legge regionale 2/1985 è abrogato.

38. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella F.

Note:

Parole sostituite al comma 28 da art. 1, comma 15, lettera a), L. R. 16/2016

Parole soppresse al comma 29 da art. 1, comma 15, lettera b), L. R. 16/2016

Parole sostituite al comma 28 da art. 8, comma 9, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 29 da art. 8, comma 9, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 9, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 31 da art. 8, comma 9, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 31 da art. 8, comma 9, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 32 da art. 8, comma 9, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.