Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.

Art. 5

(Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)

(4)

1. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di politiche attive del lavoro, possono essere presentate all'Amministrazione regionale istanze di contributo esclusivamente per i seguenti interventi, realizzati nel 2016 ai sensi degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa:

a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di donne disoccupate;

b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

c) assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti:

1) donne;

2) uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

2. Laddove la regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 disponga un rinvio a disposizioni abrogate dai decreti legislativi attuativi della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme dei decreti legislativi medesimi.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità, dall'1 gennaio al 31 marzo 2016.

4. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

5. Le domande di contributo di cui al comma 1, sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sono inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, ovvero con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

6. La Regione concede i contributi di cui al comma 1 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

8. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2016 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

9. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 8 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

10. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 8, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

11. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 8 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

12. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 8, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

13. Le risorse di cui al comma 16 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015.

14. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2016 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 8. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2015.

15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

17. Nelle more dell'approvazione del programma di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), l'Amministrazione regionale intende sostenere la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici, rispondenti alle nuove modalità di apprendimento dei nativi digitali e capaci di incidere positivamente sul potenziamento delle competenze relative ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, e sulla motivazione e sull'attenzione degli studenti.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura fissata dal comma 21, alla Rete di scuole con capofila l'ISIS "Manzini" di San Daniele del Friuli (UD), individuata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a seguito dell'Avviso n. 2945 del 25 novembre 2013, quale Polo Formativo per il Friuli Venezia Giulia, al fine di elaborare e realizzare negli istituti scolastici della regione a partire dall'anno scolastico 2016-2017 un'offerta didattica innovativa, da ricomprendere in un Catalogo, che sia in grado di stimolare maggiormente le capacità di comprensione, memorizzazione, astrazione, argomentazione degli studenti grazie all'utilizzo degli strumenti digitali e di una didattica flessibile e diversificata.

19. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono approvate dalla Giunta regionale apposite direttive nelle quali vengono definiti i termini e le modalità per la domanda di contributo, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e le modalità per l'attivazione e la gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, la loro rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste a cui correlare eventuali anticipi.

20. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto la Direzione centrale competente in materia di istruzione e orientamento scolastico provvede alla concessione del contributo e all'erogazione di un anticipo nella misura pari all'85 per cento del contributo concesso. Ulteriori anticipi sono concessi per stati di avanzamento delle attività secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 19.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

22. L'Amministrazione regionale intende valorizzare il modello organizzativo della scuola primaria a tempo pieno di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per rispondere alle necessità di miglioramento del sistema scolastico attraverso lo stimolo alla costruzione di rapporti sociali e affettivi significativi alla base di ogni apprendimento, nonché per favorire la costruzione di una reale motivazione all'apprendimento anche attraverso attività ludiche, espressive e creative.

23. Per le finalità di cui al comma 22 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Flaibano un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto volto alla valorizzazione del modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

26.

( ABROGATO )

(5)

27. Alla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola <<mobiliare>> sono inserite le seguenti: <<ivi comprese le infrastrutture di ricerca>>;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Programma triennale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, previo parere della Conferenza e sentiti i presidenti dei consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione, approva lo schema del programma triennale articolato per annualità.

2. Il programma triennale definisce:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

b) i risultati attesi nel periodo di programmazione;

c) la destinazione delle risorse tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la specificazione delle riserve per le sedi universitarie decentrate;

d) la destinazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione agli obiettivi e priorità di cui alla lettera a);

e) gli obiettivi oggetto di valutazione e gli indicatori di risultato in riferimento all'articolo 8.

3. Il programma ha validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e può essere aggiornato.

4. Qualora la Conferenza non adempia alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e non esprima il proprio parere sullo schema di programma triennale entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale adotta il programma in assenza del medesimo.>>.

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

<<Art. 6 bis

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui all'articolo 10 sono ripartite come segue:

a) 90 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) 10 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Il programma di cui all'articolo 6 può stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle dimensioni degli stessi, degli obiettivi previsti, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali e dei risultati attesi, nonché del contributo ai processi di integrazione e collaborazione reciproca, assicurati da ciascun beneficiario.>>;

d) al comma 3 dell'articolo 8 le parole <<comma 3, lettera e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2, lettera d)>>.

28. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2011, come modificato dal comma 27, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

29. L'Amministrazione regionale intende contribuire alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, sostenendo progetti di ricerca con ricadute sul territorio realizzati da ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

(6)

30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine, da ripartirsi in parti uguali tra i due Atenei.

(7)

31. Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, presso le imprese, presso i Conservatori di musica o le istituzioni artistiche, museali e culturali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.

(8)

32. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali vengono definiti i contenuti delle attività da finanziare, i contenuti della proposta progettuale dei singoli beneficiari, le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, le modalità di attuazione dei progetti, le modalità di selezione dei progetti di ricerca dei candidati, le spese ammissibili, le modalità e i termini di rendicontazione, gli obblighi dei ricercatori, la gestione dei risultati della ricerca, le forme di pubblicità e il monitoraggio.

33. Entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti la Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università provvede alla concessione del contributo e all'erogazione di un anticipo nella misura pari al 70 per cento del contributo concesso. Ulteriori anticipi sono concessi per stati di avanzamento delle attività secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 32.

34. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

35. L'Amministrazione regionale sostiene e valorizza il capitale umano ad alto contenuto di conoscenza, supportando l'accesso ai percorsi di alta formazione di eccellenza presenti nella regione.

36. Per le finalità di cui al comma 35 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al MIB, School of Management di Trieste, istituzione formativa regionale partecipata anche dalle Università di Trieste e di Udine, i cui Master post laurea specialistici e Master in Business Administration (MBA) sono accreditati dai più importanti enti certificatori nazionali e internazionali, un contributo a sostegno delle spese per l'attività formativa istituzionale, per attività di ricerca volta a produrre nuova conoscenza nelle varie aree del management e per la formazione del personale docente nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di stato, nonché finanziamenti per borse di studio a favore dei soggetti aventi requisiti necessari per l'abbattimento totale o parziale dei costi di partecipazione ai master e ai corsi avanzati di specializzazione realizzati dalla Scuola stessa.

37. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali sono definite le caratteristiche delle borse di studio e i requisiti necessari per l'accesso. Le borse di studio sono liquidate a favore degli aventi diritto per il tramite del MIB.

38. La domanda per la concessione della sovvenzione è presentata entro 60 giorni dalla data di approvazione delle direttive di cui al comma 37. Contestualmente alla domanda è indicato il riparto delle risorse per gli interventi di cui al comma 36.

38 bis. Le spese sono ammissibili con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno di riferimento.

(3)

39. Il Servizio competente in materia di alta formazione provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda alla concessione e all'erogazione di un anticipo, ove richiesto, nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento complessivo.

40. È fatto obbligo al MIB di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione di cui al comma 39, il rendiconto nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, in relazione alle somme percepite a titolo di sovvenzione, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di stato.

41. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di euro 300.000 euro per l'anno 2016 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

42. In attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 maggio 2015 tra Regione, Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale intende sostenere la progettazione e la realizzazione di attività di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi a oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e di sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.

43. Per le finalità di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia un contributo.

(1)

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione sui progetti. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro l'1 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

(2)

45. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

46. ARDISS è autorizzata a eseguire direttamente interventi di straordinaria manutenzione sull'immobile adibito a casa dello studente sito in Pordenone, via Mantegna, di proprietà del Consorzio Universitario di Pordenone volti a risolverne le criticità manutentive e impiantistiche.

47. L'avvio degli interventi è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra ARDISS e il Consorzio Universitario di Pordenone.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Comprensivo di Tricesimo a sostegno delle spese sostenute per i docenti impegnati nell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nel corso dell'anno scolastico 2014/2015.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 10.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 52.

52. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella E.

Note:

Parole soppresse al comma 43 da art. 8, comma 20, L. R. 25/2016

Parole aggiunte al comma 44 da art. 8, comma 21, L. R. 25/2016

Comma 38 bis aggiunto da art. 8, comma 64, L. R. 25/2016

Con riferimento ai commi 46 e 47 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".

Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera bb), L. R. 22/2021

Comma 29 sostituito da art. 7, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 30 sostituito da art. 7, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 31 sostituito da art. 7, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.