Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.

Art. 4

(Attività culturali, ricreative e sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Sedegliano per l'organizzazione di eventi culturali e la realizzazione di pubblicazioni per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Padre David Maria Turoldo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

4. Per l'anno 2016 il finanziamento di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito nella seguente misura in favore dei beneficiari e per gli importi seguenti:

a) FITA - UILT Friuli Venezia Giulia: 200.000 euro;

b) Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG): 245.000 euro;

c) Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI): 320.000 euro;

d) Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG): 220.000 euro.

(10)(11)(12)

5. Per le finalità di cui al comma 4 è prevista la spesa di 900.000 euro per l'anno 2016, a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

6. Il contributo pluriennale costante concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), all'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, con sede a Trieste, per la messa in sicurezza e per la manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus" è convertito in contributo in conto capitale.

7. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 6 per una quota pari al 70 per cento del suo ammontare complessivo previa presentazione, da parte dell'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, di apposita istanza corredata della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a seguito della verifica della regolarità e congruità della rendicontazione del contributo.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento integrativo all'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, con sede a Trieste, per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza e manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus".

10. Per le finalità di cui al comma 9 l'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS presenta, entro il 31 marzo 2016, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo piano finanziario.

11. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede all'erogazione del contributo di cui al comma 9 per una quota pari al 70 per cento del suo ammontare complessivo previa presentazione, da parte dell'associazione Guardia Costiera Ausiliaria FVG ONLUS, della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a seguito della verifica della regolarità e congruità della rendicontazione del contributo.

12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

13. Al fine di condurre un approfondimento storico sulle vicende legate all'eccidio avvenuto nel 1945 a Porzûs (Udine), anche nel quadro dell'ampia discussione storiografica nel quale tale avvenimento si colloca, è costituita, presso la Presidenza della Regione, una Commissione di studio, con il compito di esaminare la documentazione rilevante e le ricerche scientifiche condotte su tale episodio.

(6)

14. La Commissione di studio ha durata di un anno ed è composta da sei esperti storici nominati dai seguenti soggetti:

a) Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste;

b) Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine;

c) Università degli studi di Udine;

d) Università degli studi di Trieste;

e) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) - Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia di Udine;

f) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.

15. La Commissione è presieduta da un coordinatore scientifico nominato dalla Giunta regionale e si avvale della collaborazione di ricercatori, selezionati d'intesa dalle Università degli studi di Trieste e di Udine. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Presidenza della Regione.

16. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro all'Università degli studi di Trieste per l'attribuzione di due assegni di ricerca a ricercatori selezionati con le modalità di cui al comma 15.

(7)

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(8)

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria Generale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H.

20. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 9, comma 4.>>;

b) al comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<A detti esperti è riconosciuto il rimborso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16/2014.>>.

21. Per gli oneri derivanti dal disposto del comma 20 è destinata la spesa autorizzata a carico della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1, con riferimento alla Tabella D di cui al comma 75.

22. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 23/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 13 bis

(Accordi di valorizzazione)

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato e situati nel territorio regionale.>>.

23. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

24. Per l'esercizio 2016 il finanziamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16/2014 è pari a 4.550.000 euro, così ripartito:

a) Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi: 3.100.000 euro;

b) Associazione Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia: 1.025.000 euro;

c) Associazione Teatro stabile sloveno: 425.000 euro.

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

26. All'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare, ai sensi delle norme richiamate al comma 1 e sentito l'Istituto citato al comma medesimo, accordi di collaborazione con enti locali del Friuli Venezia Giulia cui siano stati affidati siti o strutture di proprietà statale, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, di gestione e di promozione e valorizzazione turistico-culturale delle strutture e dei siti medesimi.>>;

b) al comma 2 le parole <<al comma 1,>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 1 bis,>> e le parole <<al comma medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi medesimi>>.

27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

28. In continuità con quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli per la realizzazione di un programma di iniziative per la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 e successive modifiche.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

31. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2016 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" per 1.328.800 euro è ripartito come segue:

a) 1.020.000 euro per il sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 7/2002;

c) 70.000 euro al Consorzio MIB-School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2016: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

d) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.

32. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 31, lettera a), sono destinate come segue:

a) 820.000 euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002 per il sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002, ripartiti come segue:

1) Ente Friuli nel Mondo: 300.000 euro;

2) Associazione Giuliani nel Mondo: 160.000 euro;

3) Associazione Lavoratori Emigrati dal Friuli Venezia Giulia (ALEF): 75.000 euro;

4) Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti di Pordenone (EFASCE): 150.000 euro;

5) Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati (ERAPLE): 50.000 euro;

6) Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Kraijne (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu): 85.000 euro;

b) 200.000 euro per la concessione di finanziamenti per progetti ai soggetti di cui al comma 31, lettera a), mediante avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, nel quale sono definiti, in particolare, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione dei progetti, la preferenza ai progetti presentati da tre o più associazioni. Costituiscono obiettivi dei progetti le iniziative di comunicazione con i corregionali all'estero, gli interventi destinati alle giovani generazioni discendenti di corregionali all'estero, la promozione economica dei territori del Friuli Venezia Giulia e dei Paesi di residenza dei corregionali, la nuova emigrazione.

33. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 31, lettera c), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le finalità di cui al comma 31 è prevista la spesa di 1.328.800 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

35.

( ABROGATO )

(14)

36. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 2, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, della legge regionale 16/2014 ed esclusivamente per l'anno 2016, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16/2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 15, da 34 a 63 e 74 bis, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

37. La Tabella O riferita all'articolo 6 della legge regionale 23/2013 è sostituita dalla seguente:Tabella O - articolo 6, commi 4-9,LR 23/2013 SISTEMA TEATRALE

BENEFICIARIOPERCENTUALE
Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia6,50%
Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone16,00%
Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine19,00%
Teatro stabile La Contrada di Trieste14,75%
CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine13,75%
Teatro comunale di Monfalcone 5,50%5,50%
Cooperativa Bonawentura di Trieste9,25%
CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia3,00%
a.ArtistiAssociati di Gorizia7,75%
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine2,25%
Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli2,25%

38. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) Pordenonelegge e Premio Hemingway;>>;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz;>>.

39. La Tabella P riferita all'articolo 6 della legge regionale 23/2013 è sostituita dalla seguente:Tabella P - articolo 6, commi 10-15,LR 23/2013 FESTIVAL DAL VIVO ED EVENTI

BENEFICIARIOPERCENTUALE
Mittelfest34,80%
Pordenonelegge e Premio Hemingway8,60%
No border festival2,40%
E' Storia5,60%
Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz5,60%
Fiera della Musica di Azzano Decimo2,40%
Carniaarmonie di Tolmezzo2,40%
Vicino/Lontano di Udine5,65%
Dedica Festival3,25%
Folkest8,40%
Nei suoni dei luoghi5,60%
Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann1,60%
Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz3,25%
Onde mediterranee1,60%
S/paesati1,60%
Stazione Topolò2,40%
Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin4,85%
100,00%

40. Ai sensi degli articoli 18 ante e 18, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono approvate le allegate Tabelle I e J con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse disponibili per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della medesima legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione delle percentuali dell'importo stanziato a carico del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena a favore di ciascun soggetto e di ciascuna categoria di intervento individuati dall'articolo 18 della legge regionale 26/2007.

41. Alla legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 18 ante è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità in sede di legge regionale di assestamento di bilancio.>>;

b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, relative alle annualità 2015 e seguenti, anche su base pluriennale.

2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, alle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alle pubbliche amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38).>>;

c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

<<Art. 19 bis

(Ufficio centrale per la lingua slovena)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale un Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.

3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, e di un servizio di interpretariato, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale.>>.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;

b) associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;

c) associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;

d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;

e) associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 125.000 euro;

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;

i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 20.000 euro.

(13)

43. Per le finalità di cui al comma 42 è prevista la spesa di 290.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

44. L'articolo 22 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)

1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che definisce l'importo a sostegno di tali programmi.

2. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati progetti presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni dei medesimi territori.

3. Le risorse per i progetti per la valorizzazione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale di cui al comma 2 sono assegnate sulla base di un avviso pubblico che definisce gli interventi da sostenere, l'importo complessivo da destinare, nonché i criteri e le modalità di selezione dei progetti e presentazione della domanda.>>.

45. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 44, è prevista la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

46. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 23/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2016 contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati nell'allegata Tabella K in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

(1)

47. I soggetti individuati nella Tabella K presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento.

48. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 47, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 49; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

(2)

49. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.

50. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 46, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse nonché il termine e le modalità di presentazione del rendiconto sono quelli stabiliti con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

(3)

51. Per le finalità di cui al comma 46 è prevista la spesa di 646.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

52. In conformità con il disposto dell'articolo 48, comma 5, della legge regionale 23/2015 l'Amministrazione regionale sostiene l'attività svolta dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale esistenti alla data dell'1 gennaio 2016 e dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione medesima mediante la concessione, ai soggetti individuati nell'allegata Tabella L, di contributi in misura pari agli importi ivi rispettivamente indicati.

53. I soggetti individuati nella Tabella L presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno e del relativo preventivo di spesa, per un ammontare corrispondente a quello rispettivamente indicato nella Tabella medesima incrementato di un importo non inferiore al 10 per cento; alla domanda è inoltre allegata una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2015.

54. Con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 53, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso ed è inoltre fissato il termine di rendicontazione; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 55; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

(4)

55. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso, incrementato di un importo almeno pari al 10 per cento del medesimo.

56. Le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'impiego dei contributi di cui al comma 52, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di presentazione del rendiconto nonché le specifiche modalità attuative dell'intervento previsto a sostegno dei Poli SBN presenti sul territorio regionale sono quelle stabilite con il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), che si applica nel testo vigente al 31 dicembre 2015.

(5)

57. Per le finalità di cui al comma 52 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2016 a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede.

(9)

59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Martino situata presso il Borgo di Ponte a Cividale del Friuli.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Sportiva Dilettantistica DP66 per l'organizzazione dei Campionati Italiani di Ciclocross, che si terranno a Forgaria del Friuli (Udine) nell'anno 2016.

65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

67. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2015 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2016 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720.

68. Per le finalità di cui al comma 67 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 69, i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 67, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

69. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 23.952,46 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

70. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2015-2016, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2016; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa, entro il 15 marzo 2016, per l'approvazione, dal Comitato regionale del CONI alla Direzione centrale competente.

71. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario allo Športno združenje-Unione dilettantistica BOR di Trieste per sostenere le spese di manutenzione della struttura in strada di Guardiella n. 7/2 a Trieste.

73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, corredata di un preventivo di massima delle spese, di una relazione illustrativa dei lavori e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto di concessione, disposto in base all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

74. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 440.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 75.

75. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella D.

Note:

Parole sostituite al comma 46 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016

Comma 48 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016

Comma 50 sostituito da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 2/2016

Comma 54 sostituito da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 2/2016

Comma 56 sostituito da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 2/2016

Parole sostituite al comma 13 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016

Parole sostituite al comma 16 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016

Parole sostituite al comma 17 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 2/2016

Comma 58 sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 7/2016

10  Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016

11  Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 14/2016

12  Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 14/2016

13  Parole sostituite alla lettera f) del comma 42 da art. 8, comma 1, L. R. 17/2016

14  Comma 35 abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014