Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.
Art. 2
 (Attività economiche)
1. Per gli oneri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, e 28, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è prevista la spesa di 5.400 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 2, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di adeguamento dell'immobile da destinare a sede del "Centro di promozione del Prosecco" ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trieste un contributo in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4, è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
7.
L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
3. La nomina del Nucleo e dei relativi sostituti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
4. La nomina degli esperti è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentito il Nucleo e previo avviso, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'individuazione degli esperti medesimi. Qualora non vengano presentate candidature o queste non siano conformi ai requisiti richiesti gli esperti sono individuati con le modalità di cui al comma 3.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono, altresì, nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto scelti tra i componenti di cui al comma 2, lettera a). In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
6. Il Comitato si riunisce con la presenza del Nucleo e, a seconda della complessità tecnica dei progetti, su proposta del Presidente del Nucleo, possono essere chiamati a partecipare uno o più esperti di cui al comma 2, lettera b). Il Nucleo individua gli esperti cui affidare la valutazione tecnica dei singoli progetti su richiesta del responsabile del procedimento e assicura la necessaria omogeneità nella valutazione finale dei progetti.
7. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Nucleo che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I sostituti dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), operano in caso di assenza o impedimento del componente effettivo e in caso di incompatibilità del medesimo in relazione a uno specifico progetto da valutare. In situazioni eccezionali derivanti dalla numerosità dei progetti da esaminare da parte del medesimo esperto, su richiesta del responsabile del procedimento, la valutazione tecnica dei progetti può essere affidata anche ai componenti sostituti di cui al comma 2, lettera b).
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Nucleo si esprime su particolari problematiche relative all'esame del progetto e ai casi di precontenzioso e contenzioso. Per l'espressione del parere il Presidente, su richiesta del responsabile del procedimento, sentito il Nucleo, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 2, lettera b), per fornire supporto nell'esame delle predette problematiche, anche partecipando agli accertamenti in loco.
10. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
11. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono disciplinate dalle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale.
14. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.
15. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 13 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro, per ciascuno degli anni 2016 - 2018, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Gorizia per consentire, attraverso l'adeguamento di immobili di proprietà del Comune di Cormons previa intesa con il medesimo, la realizzazione di un centro finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio goriziano.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dell'intesa con il Comune di Cormons.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
12. Per la finalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è destinata la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
13. Al fine di definire situazioni pregresse relative a contributi in conto interessi dovuti ai sensi della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice), è destinata la spesa di 71.500 euro a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per la predisposizione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), ivi comprese le preliminari attività di studio, ricerca e monitoraggio.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
17. I soggetti individuati al comma 16 presentano domanda al Servizio competente in materia di turismo entro il 28 febbraio 2016 corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2015.
18. Con il decreto di concessione sono indicate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 695.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, alla Società Cooperativa "Gestioni Turistiche Assistenziali", con sede in Udine, per gli interventi di qualificazione forestale e ambientale, nonché per la realizzazione di impianti e servizi funzionali alla fruizione pubblica del bosco naturale di Lignano Sabbiadoro censito al Foglio 42, mappali numeri 52, 1029, 1089 e 1091.
21. La domanda di contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
23. Al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare a Friulia S.p.A. le spese legali per l'esperimento delle azioni giudiziarie per il recupero di crediti afferenti al Fondo per lo sviluppo competitivo delle PMI di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 45.000 euro, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI Artigianato) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
28. Per le finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993, come sostituito dal comma 27, è destinata la spesa complessiva di 25.868.139 euro suddivisa in ragione di 8.622.713 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 2 con riferimento alla corrispondente variazione prevista in Tabella B di cui al comma 51.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
38. Per le finalità previste dal comma 36, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
39. Nell'ambito dell'agglomerato di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 le competenze dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione, previste dall'articolo 7 della legge regionale medesima, sono svolte, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, salvo quanto disposto dal comma 41 e salvo le competenze dell'Ezit in liquidazione di cui al comma 42.
41. Le competenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 25/2002, ove afferenti alla riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste e alla materia del marketing territoriale di cui alla legge regionale 3/2015, sono svolte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia anche in relazione ai rapporti instaurati dall'Ente medesimo nell'espletamento di tali competenze sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
41 quater. Fino al 31 dicembre 2019 la Regione attua, nei terreni di proprietà di EZIT in liquidazione, in Comune di Muggia, all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste, le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sulle acque sotterranee per le quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all' articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al fine di impedire la diffusione della potenziale contaminazione. La Regione attua tali misure di prevenzione e di messa in sicurezza anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all' articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali).
42. Le competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e g) e comma 2, della legge regionale 25/2002, sono svolte dai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia ferme restando le competenze della gestione liquidatoria dell'EZIT e fermo restando che la competenza di cui alla citata lettera c) in ordine alla vendita e alla locazione di aree e immobili, resta in capo alla gestione liquidatoria fino alla conclusione della stessa.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dell'EZIT con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente medesimo, è trasferito al Comune di Trieste, a eccezione di quello preposto allo svolgimento delle attività connesse alla riqualificazione del Sito di Interesse Nazionale di Trieste (SIN) e al marketing territoriale che è trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente al personale già in posizione di comando, alla stessa data, presso la Regione medesima.
47. Il personale trasferito ai sensi del comma 45 mantiene la posizione giuridica, nonché l'anzianità di servizio maturata; il personale conserva, altresì, il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.
48. Al fine di contenere l'indebitamento dell'EZIT a fronte della procedura esecutiva esattoriale, consentendo all'ente di richiedere misure di rateizzazione o conciliazione giudiziale del debito accertato, in considerazione dei commi 39 e 41, la Regione è autorizzata a disporre un'anticipazione finanziaria a favore dell'EZIT in liquidazione per limitare l'esposizione derivante da obbligazioni fiscali e tributarie, nonché per far fronte all'indebitamento derivante dalla procedura esecutiva di cui alla citata procedura esattoriale, consentendo conseguentemente la soddisfazione degli ulteriori creditori privilegiati. La gestione liquidatoria dell'EZIT provvede alla restituzione al bilancio regionale degli importi erogati ai sensi del comma 49 a conclusione della procedura di liquidazione medesima.
50. Per le finalità previste dal comma 48, è destinata la spesa di 1.875.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 51.
51. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Con riferimento al c. 30 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Comma 41 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 4/2016
3 Comma 41 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 4/2016
4 Parole sostituite al comma 29 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5 Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6 Parole sostituite al comma 30 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
7 Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
8 Comma 30 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
9 Comma 32 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016
10 Comma 33 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016
11 Comma 34 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 16/2016
12 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2016
13 Comma 41 quater aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 25/2016
14 Comma 43 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
15 Comma 44 sostituito da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
16 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
17 Parole sostituite al comma 41 quater da art. 4, comma 1, L. R. 44/2017
18 Comma 41 quinquies aggiunto da art. 4, comma 23, L. R. 45/2017
19 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 12/2018
20 Parole soppresse al comma 39 da art. 2, comma 37, L. R. 20/2018
21 Parole sostituite al comma 39 da art. 2, comma 37, L. R. 20/2018
22 Parole sostituite al comma 41 quater da art. 3, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23 Comma 2 abrogato da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 3/2015.
24 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 46, comma 5, L. R. 6/2019
25 Parole sostituite al comma 41 quinquies da art. 5, comma 13, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.