Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 7
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Esercitazioni militari in aree golenali)
1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.
2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010, e di cui all'articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.>>.

9.
L'articolo 20 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è abrogato.

11.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

12. All'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.>>.

14.
I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), sono apportate le seguenti modifiche:
16.
Il comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

19. All'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
20.
I rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 1/2000, abrogato dal comma 19, lettera b), continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato.

23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria.
24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.
25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi di riserva di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e sul fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalità.
28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 142 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non è valutato quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex INADEL.
30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, nell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 14/2016
2 Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 14/2016
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 del presente articolo.