Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 6
 (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista per l'esercizio 2015, e per la successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo 2016, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal comma 2.
2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015 continua a trovare applicazione, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quanto previsto nell'articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dalla presente legge.
3. In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
8. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
h)   ( ABROGATA )
14. All'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
15. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2015 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.
16. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.
18. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di una unione di Comuni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), prima della scadenza della durata minima di sei anni e a partire dal 31 dicembre 2015, non comporta il recupero dell'incentivo straordinario di cui all'articolo 27 della legge regionale 1/2006.
19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 gennaio 2016.
20. Il termine di presentazione della rendicontazione, relativa all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali di tratti di reti provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, da realizzare con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco e San Giovanni al Natisone, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 marzo 2016.
22. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, previsto nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissato al 30 aprile 2016.
25.
Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.>>.

28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.
30. Alle unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, qualora non sciolte alla data dell'1 gennaio 2016 e fino al loro scioglimento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 18/2015.
32. La previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 122/2010, non si applica agli incarichi aventi natura professionale, compresi quelli concernenti i revisori dei conti, presso enti locali diversi da quelli in cui si svolge il mandato pubblico.
33. All'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 49 è sostituto dal seguente:
<<49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).>>;

Note:
1 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 42, L. R. 14/2016
2 Comma 27 abrogato da art. 9, comma 48, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 2 bis, L.R. 26/2015.
3 Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 30, L. R. 31/2017
4 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 24, L. R. 44/2017
5 Parole sostituite al comma 24 da art. 9, comma 25, L. R. 44/2017
6 Comma 6 abrogato da art. 24, comma 1, lettera e), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7 Comma 10 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
8 Comma 5 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
9 Lettera h) del comma 8 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.
10 Comma 4 abrogato da art. 35, comma 1, lettera i), L. R. 5/2021
11 Comma 28 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 6/2021
12 Comma 29 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 6/2021
13 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9 bis, L.R. 18/2015.