Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 5
 (Salute e politiche sociali)
1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comitato etico unico regionale.
3. I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.
4.
L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), è abrogato.

5.
Il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

6.
La lettera f) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è abrogata.

9.
L'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

11. Nell'ambito dell'attività di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale), il Commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale.
13.
L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.

15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2014, la locuzione <<con le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali)>> si intende anche con l'affidamento di tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza degli enti cui sono preposti, riservati ai direttori generali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la rappresentanza e le funzioni attribuite nella gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali si intendono attribuiti anche ai commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale incaricati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), sono apportate le seguenti modifiche:
21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 23/2012, i soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), mantengono l'efficacia dell'iscrizione in tali registri fino al completamento della procedura di iscrizione nei nuovi registri previsti dalla legge regionale 23/2012, purché essa avvenga entro il termine del 31 dicembre 2015.
23.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali>> sono soppresse.

Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 53, lettera a), L. R. 13/2023
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 13/2023