Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 3
 (Attività culturali, ricreative e sportive)
2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002, sono autorizzate a presentare il proprio programma di attività, previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della medesima legge, entro il mese di febbraio.
5. Gli eventi culturali di cui alle domande di contributo presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59 e 60 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere svolti anche nel corso del 2016 e il termine di rendicontazione dei contributi concessi per l'annualità 2013 è fissato perentoriamente al 31 gennaio 2017.
11. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), l'Amministrazione regionale rinuncia ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione dell'anticipazione di cassa dell'incentivo statale concessa nel 2015 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), all'Associazione culturale Nuova Compagnia di Prosa di Trieste, nonché agli eventuali interessi già maturati.
15. Per consentire l'uso ottimale delle risorse disponibili a valere sulle assegnazioni statali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014, i soggetti beneficiari dei progetti già approvati dalla Giunta regionale possono, nell'ambito delle tipologie e dei criteri definiti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, presentare, entro la data del 31 maggio 2016, una proposta di variazione di tali progetti con modifiche a contenuti e attività previste, anche prevedendo un progetto unitario riferito alle annualità indicate e l'attuazione dello stesso in forma associata tra più amministrazioni pubbliche locali.
16. Le proposte di variazione di cui al comma 15 sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena.
17. Tutti gli interventi a valere sulle assegnazioni statali riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno 2018.
18. Alla liquidazione del saldo dei contributi annui a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma 9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
19. In considerazione dei termini di presentazione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della legge regionale 26/2007, a valere sugli stanziamenti definiti per l'esercizio 2015 in base alla Tabella O allegata alla legge regionale 27/2014, sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda, purché riferite allo svolgimento delle attività indicate e realizzate nell'esercizio 2015.
20. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
22. L'Amministrazione regionale d'intesa con la Provincia di Gorizia provvede alla ridefinizione dell'accordo "Carso 2014". Le risorse conseguentemente resesi disponibili vengono utilizzate per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti rientranti nel programma "I luoghi della memoria - Regione Friuli Venezia Giulia".
23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013, sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sauris il contributo decennale costante di 14.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto n. 3881/Cult 5SP di data 8 novembre 2005 e confermato con decreto n. 1675/CULT di data 20 giugno 2014, per la realizzazione dei nuovi lavori di "costruzione delle nuove scuderie e manutenzione straordinaria maneggio in località Velt".
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento.
26. Ai sensi del comma 24, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di riconferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.
29. Ai sensi del comma 27, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a riconfermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Comma 23 bis aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 14/2016
2 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 12, L. R. 24/2016
4 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 6, L.R. 23/2012.
5 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, c. 7, L.R. 23/2012.
6 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2020
7 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2020
8 Lettera a) del comma 20 abrogata da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021