Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 1
 (Attività economiche)
4.
Il comma 3 quater dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è abrogato.

5.
Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

6.
Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è abrogato.

8. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
9. All'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:
a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).>>;

10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo di dotazione istituito dall'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), costituito presso la <<Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA>> con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.
11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la modalità per la chiusura della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia Spa e il trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo.
12. È confermato a favore di PromoTurismoFVG il finanziamento concesso con decreto n. 3507/PROD del 2 novembre 2006, avente per oggetto "Legge regionale 2/2006, articolo 8, commi 114-116. Finanziamento costituzione presso Friulia SpA speciale fondo di dotazione con vincolo di utilizzo alla realizzazione piano industriale di Promotur SpA".
15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni che residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore e del completamento della procedura di consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale anche prima della definizione della procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.
17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro è svolta in coordinamento con l'istituenda Autorità portuale di riferimento del Friuli Venezia Giulia.
19. In attuazione del disposto di cui al comma 18, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna il progetto definitivo delle opere, corredato dell'atto di approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla rideterminazione del contratto di mutuo.
20.
Al comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<31 dicembre 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2017>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 12 il riferimento pubblicato nel BUR è alla Legge regionale 2/2008. Trattandosi di un refuso è stato corretto d'ufficio in "Legge regionale 2/2006".
Note:
1 Comma 16 bis aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
2 Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
3 Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 138, L. R. 14/2016
4 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera ee), L. R. 21/2016
5 Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera ee), L. R. 21/2016