Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 13, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 41 a 46 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi da 101 a 109 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013.
4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
5. Fino all'entrata vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continua a operare la Commissione regionale per lo sport di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003.
6. Il regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, č adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.