Art. 24
(Norme transitorie)
1.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della legge regionale 8/2003, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della legge regionale 8/2003 e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:
a) decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attivitā sportiva nelle scuole ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
c) decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero));
d) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010);
e) decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010).
4. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 29 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.