Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 23
(Abrogazioni)
1.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 25 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli 2 bis, 15, 17, 19 e 22 della
legge regionale 8/2003
;
b)
i commi da 101 a 109 dell'
articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
(Legge finanziaria 2014);
c)
i commi da 41 a 46 dell'
articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013).