Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 12
1.
L'articolo 18 della legge regionale 8/2003 č sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilitā o disagio)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilitā o disagio.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non č richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).
4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.
5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.>>.