Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 3

(Relazione politico-programmatica regionale)

(1)

1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2007, riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

(1)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.

Art. 5

(Bilancio finanziario gestionale)

(1)

1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.

Art. 6

(Assestamento di bilancio)

(1)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.

2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007.

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.

Art. 7

(Esercizio e gestione provvisoria)

(1)

1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011).

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.