Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 45

(Rendiconti trimestrali)

(1)(2)

1. I rendiconti trimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo.

(3)

2. I rendiconti trimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.

(4)

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019