Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 45
(Rendiconti trimestrali) (1)(2)
1. I rendiconti trimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo.
(3)
2. I rendiconti trimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.
(4)
Note:1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019