Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 4

(Bilancio di previsione finanziario)

(1)

1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.

2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011.

3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Note:

L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.