Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 38
(Indebitamento) (1)
1. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario regionale di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ad eccezione:
a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonché dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale.
Note:1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.