Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 17

(Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia)

1. Il fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009:

a) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro;

b) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013, nella misura di 15 milioni di euro;

c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale.

3. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009".

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte:

a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: unità di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro; unità di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro;

b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unità di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

6.

( ABROGATO )

(2)

7. In fase di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 è adottato con deliberazione della Giunta regionale.

(1)

8. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

b) i commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

c) il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo 86 e l'articolo 88 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unità immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2016

Comma 6 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.