Art. 48
(Norme transitorie)
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data e le modalitą di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del
decreto legislativo 118/2011.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 49
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli I e III hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.