Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 33
2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico:
1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
2) di manutenzione straordinaria di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;
3) di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro previa approvazione almeno di una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati, se di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro previa l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13;
4) di acquisizione di immobili accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi;
b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici:
1) di singolo importo inferiore a 100.000 euro accompagnati da una descrizione e dal costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
2) di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi; tali acquisizioni possono essere anche aggregate, per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
3) di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dalla stima sommaria dei costi, previa approvazione di una valutazione sui costi globali e, se relativa a tecnologie biomedicali, di una valutazione sulle implicazioni cliniche, organizzative ed economiche (Health Technology Assessment) e l'acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13; la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire l'elenco dei beni, anche di singolo importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai quali è applicata la medesima procedura.
3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2, lettere a) e b), è indicato il cronoprogramma attuativo e finanziario e l'ordine di priorità.
4. Gli interventi di investimento che prevedono formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti previa l'approvazione di uno studio di fattibilità da parte dell'ente e l'acquisizione dell'autorizzazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2.
5. La Giunta regionale può fornire agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.
6. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 17.
7. Il Programma preliminare degli investimenti è adottato dall'ente e tramesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 13, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 6.
12. La Giunta regionale può aggiornare le soglie previste ai commi precedenti.
13. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione regionale degli interventi di investimento sul patrimonio del Servizio sanitario regionale e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
15. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.
16. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia svolge gli adempimenti di carattere istruttorio sui progetti soggetti alla valutazione del NVISS, nonché i compiti di segreteria.
17. Il Programma preliminare degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale è sottoposto al parere di coerenza programmatoria e tecnico-economica del NVISS.
20. Il parere espresso dal NVISS a seguito dell'esame tecnico-economico è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.
21. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, o di nuova costruzione, o finalizzati all'adeguamento di requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, in caso di prescrizioni formulate in sede di esame dei progetti definitivi, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS, prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.
22. Nei casi previsti dal comma 21, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica di conformità del progetto esecutivo ai pareri tecnico-economico e di ammissibilità della spesa, nonché di adeguamento alle eventuali prescrizioni.
24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
26. Per gli interventi di investimento di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2).
27. Per gli interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, di singolo importo superiore a 1.000.000 di euro, programmati per l'anno 2016, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 2).
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 28, L. R. 34/2015
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite al numero 3) della lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016
6 Parole soppresse alla lettera b) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
8 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016
9 Parole sostituite al comma 10 da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 24/2016
11 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 24/2016
12 Integrata la disciplina del numero 3) della lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 22/2019