Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 3
1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2007, riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 6
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.
2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.