Art. 9
(Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale)
1.
Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Macroaggregato;
b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
3 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016