Art. 7
(Esercizio e gestione provvisoria)
1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del
decreto legislativo 118/2011).
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.