Art. 5
(Bilancio finanziario gestionale)
1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'
articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.