Art. 42
1. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti del Servizio sanitario regionale prevede l'applicazione di una gestione per budget.
2. All'interno degli enti del Servizio sanitario regionale sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.
3. I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il Direttore generale è responsabile del budget generale degli enti. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.