Art. 35
(Gestione contabile dei servizi socio-assistenziali)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono assumere la gestione di attivitā socio-assistenziali, su delega di singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni č specifica e separata rispetto a quella propria degli enti delegati.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.