Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 26
 (Contributo al Comune di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.