Art. 24
(Finanziamento alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilità locale)
1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall'
articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.