Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 21
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.