Art. 2
1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del
decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal
decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.