Art. 16
(Trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale regionale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente, a fronte delle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse è operato nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una quota delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente che residua a seguito dell'applicazione di istituti contrattuali riferita ad annualità precedenti può, altresì, essere destinata, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 5, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.