2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal
decreto legislativo 118/2011. L'impegno di spesa, così conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare.