Art. 12
(Reiscrizione residui perenti)
1.
Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 ter dell'articolo 18 č abrogato;
b)
il comma 3 dell'articolo 51 č sostituito dal seguente:
<<3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.>>;
c)
il comma 4 dell'articolo 51 č abrogato.
2. L'Amministrazione regionale č autorizzata a riassegnare in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data dell'1 gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti.
3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unitā di bilancio e capitoli.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unitā di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unitā di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.