Art. 10
(Gestione economale della spesa)
1.
La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, č consentita per le seguenti fattispecie:
c) organi collegiali;
d) spese di giustizia;
e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La gestione economale della spesa č disciplinata da apposito regolamento.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.