Art. 26
(Contributo al Comune di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, nonché di un quadro economico degli interventi previsti per interventi di adeguamento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della
legge regionale 7/2000.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.