Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
TITOLO IV
 INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI
CAPO I
 INTERVENTI DI VIABILITĀ E DI SICUREZZA STRADALE
Art. 29
 (Contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovia Alpe Adria)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a erogare alla Comunitā montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 č presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalitā di rendicontazione.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unitā di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunitā montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano".
4. All'onere complessivo di 25.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unitā di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 32
 (Contributo straordinario per interventi di viabilitā nel Comune di Sacile)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva afferente la realizzazione della "circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo-Pasiano", limitatamente all'intervento afferente alla realizzazione del collegamento tra la strada statale n. 13 Pontebbana e la strada provinciale n. 50 di Sacile, in Comune di Sacile, per l'accertata mancanza di un interesse regionale all'intervento.
2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale al Comune di Sacile, pari a 3.500.000 euro, per interventi di viabilitā di interesse locale da realizzare entro il territorio comunale.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 č presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalitā di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalitā di cui al comma 2 č autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3629 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per interventi di viabilitā di interesse locale".
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unitā di bilancio 10.5.2.1173 e del capitolo 9692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 34
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitā), č aggiunto il seguente:
<<2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), č effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.>>.

2.
Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:

CAPO III
 INTERVENTI A FAVORE DELLA PORTUALITĀ
Art. 36
 (Progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro)
1. Al fine di assicurare la disponibilitā di infrastrutture logistiche per la manutenzione del comprensorio lagunare di Grado e Marano e la valorizzazione di Porto Nogaro, la Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia č autorizzata a subentrare al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno nella realizzazione dei progetti, adeguatamente aggiornati, relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 le risorse giā assegnate al Consorzio sono confermate in capo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per l'esecuzione diretta dei relativi interventi, a seguito della revoca dei contributi concessi ma non erogati.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualitā e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), č autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unitā di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unitā di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.