Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche)
1. All'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regione in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
2. All'articolo 8 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>>;

5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 3/2016
Art. 6
3.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.>>.

Art. 7
Art. 11
 (Conferma contributi al Comune di Codroipo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso con decreto, 21 aprile 2009, n. 307, al Comune di Codroipo, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione urbanistica di Piazza Garibaldi a Codroipo, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente all'acquisizione delle aree e immobili e a quanto realizzato con riguardo a tale opera.
2. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche che l'ente beneficiario ha segnalato essere volte a garantire la pubblica incolumità, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare le residue risorse contributive disponibili a seguito della rendicontazione del finanziamento effettuata in base al comma 1, nonché il contributo pluriennale concesso con decreto 15 ottobre 2013, n. 5518, per il completamento delle medesime opere inerenti Piazza Garibaldi, per la diversa destinazione all'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento del teatro comunale di Codroipo.
3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Codroipo presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso il teatro comunale, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 2.
Art. 14
 (Contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Palmanova per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2098 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova, per il completamento dei lavori e l'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri".
4. All'onere complessivo di 60.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2099 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana".
8. All'onere complessivo di 100.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 16
 (Conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza)
1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 19.871,17 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), con decreto 19 dicembre 2008, n. 4684/Cult, per l'intervento di "restauro e conservazione sito Torre Moscarda", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 14/2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 5.000 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 26 novembre 2008, n. 4236/Cult, per la realizzazione dell'intervento "ex chiese di San Giacomo e San Nicolò ora sale pubbliche sistemazione e adeguamento".
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 17
 (Contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa)
1. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e per favorire l'afflusso turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione finalizzata al recupero di alcune aree degradate nel centro storico, attualmente in stato di abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3104 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione, finalizzata al recupero di aree degradate nel centro storico".
4. All'onere complessivo di 20.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 90.000 euro al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo, attualmente in stato di abbandono.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3105 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo".
8. All'onere complessivo di 90.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e dei servizi alla collettività, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la prima sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano, sede comunale, attualmente in stato di abbandono.
10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, la domanda corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano".
12. All'onere complessivo di 10.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 18
 (Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva)
4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.
Art. 19
 (Completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale)
1. Per le finalità previste dai commi 40 e 41 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9408 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale - fondi terremoto".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 20
 (Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1. Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.
3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.
4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 21
 (Rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1. In caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 75/1982 intestate a persone fisiche, non si procede al recupero delle somme dovute per interessi di mora di importo inferiore a venticinque euro per ogni rata semestrale.
Art. 23
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2015 ai Comuni che hanno presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale), ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui al comma 1, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 149/2005.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.931,94 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 3230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 24
1.
Dopo il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.>>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 25
 (Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa)
2. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.
3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data medesima.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.
Art. 27
6. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
le parole <<ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).>>.