Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
CAPO I
 FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI
Art. 3
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 54, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2144 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Anticipazioni finanziarie agli enti locali finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche - concessioni di crediti ad amministrazioni locali".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.