<<55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello in un'unica soluzione, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono erogate compatibilmente con le esigenze degli spazi patto dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto in visione. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto. In seguito alla restituzione dell'anticipazione finanziaria l'ente locale può presentare una nuova domanda.>>.