(Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.>>.