Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche)
1. All'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regione in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
2. All'articolo 8 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>>;

5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 3/2016