Art. 25
(Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale, erogato in un'unica soluzione, per l'acquisizione in proprietà della prima casa, pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 10.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 6/2003 già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 24.
2. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'
articolo 5 della legge regionale 6/2003, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.
3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data medesima.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'
articolo 49 della legge regionale 7/2000. Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.