Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
Art. 25
 (Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa)
2. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.
3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data medesima.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.