Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
Art. 23
1. Per le finalitā di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2015 ai Comuni che hanno presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale), ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui al comma 1, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 149/2005.
3. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di 50.931,94 euro per l'anno 2015 a carico dell'unitā di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 3230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unitā di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.