Art. 15
(Conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve)
1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contributo ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "ampliamento spogliatoi campo sportivo della frazione Priuso", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'
articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.