Art. 10
(Conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sesto al Reghena il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui concesso, ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto 21 ottobre 2009, n. 2139/ALP 5SP1, e confermato con decreto, 16 gennaio 2014, n. 33/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati in attuazione dell'
articolo 6, comma 222 bis, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Sesto al Reghena, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.