Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

Art. 6

(Elaborato tecnico della copertura)

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:

a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;

c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;

d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;

e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);

f) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;

g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative al comma 1, lettere a) e b), è redatto in fase di progettazione. Il coordinatore per la progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico.

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente.