Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 12.1

(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

(1)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:

a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) della presenza di enti locali singoli o associati;

d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.