Art. 39 bis
(Conferma di incentivi in materia di beni culturali)
1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progetto o delle attivitā, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, č autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, progetto o attivitā.
2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, č autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori, del progetto o delle attivitā.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo sostituito da art. 121, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.
3 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.