Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
CAPO II
 BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI
Art. 13
 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)
1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 34/2015
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 1, L. R. 2/2016
3 Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Comma 5 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 17/2016
5 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 23, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 19/2021
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 13 bis
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 22, L. R. 34/2015
2 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
Note:
1 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 16, lettera a), L. R. 37/2017
Art. 17
 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale)
1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 11/2019
Art. 19
 (Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.
Art. 20
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.
4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.