Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 7
 (Reti museali)
1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.
7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 12/2017
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 12/2017
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 12/2017
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 12/2017
5 Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
6 Lettera a) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
7 Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 12/2017
8 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), numero 6), L. R. 12/2017
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 25/2018
10 Parole sostituite al comma 8 bis da art. 7, comma 15, lettera d), L. R. 25/2018